Un Condannato aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena. Successivamente, ha commesso un altro delitto, per il quale è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione. Il Pubblico Ministero ha chiesto la revoca sospensione condizionale della pena, ma il Tribunale ha negato, ritenendo che il secondo reato fosse stato commesso prima che la prima sentenza diventasse definitiva, escludendo l'applicazione dell'Art. 168, comma 1, n. 1, c.p. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione. Ha stabilito che il giudice dell'esecuzione deve comunque verificare la sussistenza di altre cause di revoca obbligatoria, come quella prevista dall'Art. 168, comma 1, n. 2, c.p., anche se non inizialmente invocata. Il caso torna al Tribunale per una nuova valutazione.
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