LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

LexCEDpedia

Fungibilità Delle Mansioni

43 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Indica la possibilità per un lavoratore di svolgere mansioni diverse da quelle abituali ma professionalmente equivalenti, anche in altre sedi aziendali. È un elemento chiave per determinare l'ampiezza della platea dei dipendenti da considerare.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Licenziamento collettivo illegittimo: reintegra e cessione
Un'azienda aerea avviava una procedura di licenziamento collettivo e licenziava un dipendente ritenendo la sua posizione infungibile ed eccedente. Nel frattempo l'azienda cedeva il ramo d'attività a una seconda società. Il lavoratore contestava la scelta datoriale perché l'impresa non aveva confrontato le sue competenze con quelle di colleghi di pari livello in altri reparti. La Corte d'Appello dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo, ordinando alla nuova società di reintegrare il dipendente e condannando entrambe le aziende al risarcimento. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione a favore del lavoratore: la comparazione deve considerare l'intera professionalità maturata dal dipendente e il trasferimento d'azienda garantisce la continuità del rapporto di lavoro.
Continua »
Licenziamento collettivo: illegittimo se le mansioni sono pari
Un'azienda aerea ha intimato un licenziamento collettivo a un dipendente con la qualifica di addetto allo scalo aeroportuale. L'impresa lo ha selezionato sostenendo che rappresentava l'unico lavoratore in quella specifica posizione organizzativa. Il lavoratore ha impugnato il recesso. I giudici territoriali hanno accertato la fungibilità delle sue mansioni rispetto a quelle di altri colleghi con pari inquadramento professionale. L'azienda doveva quindi compararlo con il resto del personale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso per violazione dei criteri di scelta. Di conseguenza, i giudici hanno ordinato la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e il pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità.
Continua »
Licenziamento collettivo: illegittimo escludere il passaggio
Una lavoratrice ha impugnato il licenziamento collettivo intimatole dalla propria azienda cedente durante una complessa ristrutturazione societaria. La società non aveva correttamente comparato la sua posizione con colleghi dotati di mansioni fungibili nell'intero complesso aziendale, violando i criteri di selezione previsti dalla legge. Parallelamente, l'azienda cessionaria, subentrata nella gestione dell'attività, rifiutava il reintegro invocando accordi sindacali di deroga. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo. I giudici hanno statuito che la crisi aziendale non consente accordi sindacali che escludano il passaggio automatico del personale all'acquirente. Di conseguenza, la Suprema Corte ha convalidato la reintegrazione della dipendente presso la società acquirente e la condanna al risarcimento danni a carico dell'azienda cedente.
Continua »
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche senza crisi
Una lavoratrice impiegata come cameriera ai piani presso una struttura alberghiera ha impugnato il licenziamento intimatole dall'azienda datrice di lavoro. La dipendente sosteneva l'illegittimità del recesso datoriale a causa dell'assenza di una reale crisi economica aziendale e contestava il mancato rispetto dell'obbligo di ricollocamento interno, evidenziando la successiva assunzione a termine di un'aiuto-cuoca. I giudici di merito hanno respinto le domande della lavoratrice, accertando la totale esternalizzazione del servizio di pulizia e l'assenza di posizioni fungibili. La Corte di Cassazione ha confermato la piena legittimità del recesso. La Suprema Corte ha chiarito che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non richiede uno stato di crisi economica, ma può derivare da scelte organizzative finalizzate a una maggiore efficienza o redditività, purché comportino la reale soppressione della mansione.
Continua »
Licenziamento collettivo: illegittima la rettifica della lista
Un'azienda ha avviato un licenziamento collettivo per esuberi limitati esclusivamente al personale con qualifica di guardia giurata. Al termine dell'accordo sindacale, la società ha rettificato la graduatoria finale inserendo un lavoratore addetto alla reception, estraneo alla categoria negoziata. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il recesso per manifesta insussistenza del fatto, disponendo la reintegrazione del dipendente e il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso aziendale confermando che l'estensione unilaterale della platea dei licenziandi, avvenuta senza il previo confronto sindacale, trasforma il recesso in un licenziamento individuale nullo e privo di giustificazione oggettiva.
Continua »
Licenziamento collettivo: illegittimo escludere il dipendente
Un'azienda sanitaria ha licenziato una dipendente amministrativa tramite una procedura di licenziamento collettivo. La società ha escluso la lavoratrice dal confronto con gli altri colleghi, sostenendo che le sue mansioni fossero uniche e insostituibili. I giudici di merito hanno invece accertato la piena intercambiabilità delle sue mansioni con quelle degli altri impiegati della struttura e di altre sedi del gruppo. L'esclusione ingiustificata ha violato i criteri legali di selezione del personale. La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento del recesso, ordinando la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e il pagamento di un risarcimento pari a dodici mensilità.
Continua »
Licenziamento Collettivo Illegittimo: Reintegrazione sì, risarcimento no
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un Lavoratore licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. L'Azienda Cedente aveva applicato criteri di scelta ritenuti illegittimi, non confrontando le mansioni del Lavoratore con quelle di altri colleghi. La Corte d'Appello aveva annullato il licenziamento, disponendo la reintegrazione e il risarcimento del danno. La Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo e la reintegrazione. Tuttavia, ha dichiarato improcedibile la domanda di condanna risarcitoria contro l'Azienda Cessionaria, in quanto questa era in amministrazione straordinaria. Le richieste di denaro contro aziende in tale stato devono essere presentate al giudice concorsuale.
Continua »
Licenziamento collettivo: quadro reintegrato dopo la cessione
Una società aerea cedente ha intimato il recesso a un quadro direttivo durante un licenziamento collettivo, qualificando il suo ruolo come unico esubero senza compararlo con gli altri dipendenti di pari livello. Contestualmente, la società cessionaria ha acquisito il ramo d'azienda escludendo il lavoratore dall'elenco del personale trasferito. Il dipendente ha impugnato il licenziamento contestando la violazione dei criteri di selezione e la mancata valutazione delle sue mansioni pregresse. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo per omessa comparazione tra lavoratori con mansioni fungibili. I giudici hanno inoltre stabilito che gli accordi sindacali in deroga non possono cancellare il passaggio automatico del rapporto di lavoro alla nuova società acquirente. La sentenza ha ordinato la reintegrazione del lavoratore alle dipendenze della cessionaria e il risarcimento del danno con dodici mensilità.
Continua »
Licenziamento Collettivo Illegittimo: Lavoratrice Reintegrata, Aziende Condannate
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo illegittimo di una Lavoratrice, inizialmente disposto da una Compagnia Aerea e poi trasferito a una nuova Azienda Aerea. I giudici hanno stabilito che l'Azienda non aveva applicato correttamente i criteri di scelta, non comparando la Lavoratrice con colleghi che svolgevano mansioni fungibili. La Corte ha ribadito che l'onere della prova sui criteri di scelta spetta al datore di lavoro. Ha inoltre chiarito che gli accordi sindacali in caso di trasferimento d'azienda non possono derogare al passaggio automatico dei lavoratori e che le domande di accertamento del credito verso un'azienda in amministrazione straordinaria sono competenza del giudice del lavoro. I ricorsi delle Aziende sono stati respinti, con condanna al pagamento delle spese legali.
Continua »
Licenziamento collettivo: Reintegrazione sì, risarcimento no in crisi aziendale
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un lavoratore licenziato nell'ambito di un licenziamento collettivo e successivo trasferimento d'azienda. La Corte d'Appello aveva ordinato la reintegrazione del lavoratore, ritenendo illegittimo il recesso per errata applicazione dei criteri di scelta e mancata comparazione delle mansioni. La Cassazione ha confermato la reintegrazione del lavoratore presso la società originaria. Tuttavia, ha dichiarato improcedibile la domanda di condanna risarcitoria contro la società acquirente, che si trovava in amministrazione straordinaria. Le pretese economiche contro aziende in procedure concorsuali devono infatti essere gestite dal giudice fallimentare.
Continua »
Licenziamento collettivo: l’illegittimità dei criteri e i crediti
Un lavoratore viene licenziato nell'ambito di un licenziamento collettivo avviato dall'azienda cedente. L'impresa individua il dipendente come esubero sostenendo l'infungibilità delle sue mansioni, senza però confrontare la sua posizione con quella dei colleghi. Il lavoratore dimostra di aver svolto in passato compiti equivalenti in altri settori. La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità del recesso per errata applicazione dei criteri di scelta e dispone la reintegrazione nel posto di lavoro. Tuttavia, la Suprema Corte precisa che le pretese risarcitorie rivolte verso la società cessionaria in amministrazione straordinaria non possono essere decise dal giudice del lavoro. Tali richieste economiche sono improcedibili in sede ordinaria e devono essere azionate esclusivamente davanti al giudice fallimentare tramite l'insinuazione al passivo.
Continua »
Licenziamento collettivo e criteri di scelta viziati: la tutela
La Corte di Cassazione ha esaminato la legittimità di un licenziamento collettivo e criteri di scelta applicati in modo generico da un'azienda in crisi. La Lavoratrice aveva impugnato il recesso poiché la società l'aveva inserita tra gli esuberi senza confrontare la sua professionalità con quella dei colleghi né valutare le sue precedenti esperienze. I giudici hanno confermato che la mancata specificazione delle modalità applicative dei criteri rende il licenziamento illegittimo, dando diritto alla reintegrazione e al risarcimento. Inoltre, la Corte ha chiarito che le pretese economiche verso una società in amministrazione straordinaria devono essere azionate davanti al giudice fallimentare, dichiarando improcedibile la domanda risarcitoria diretta in sede del lavoro. La Lavoratrice ottiene la conferma dell'illegittimità del licenziamento.
Continua »
Licenziamento collettivo illegittimo: Reintegrazione sì, risarcimento no in amministrazione straordinaria
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un Lavoratore licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo illegittimo. I giudici di merito avevano dichiarato il licenziamento illegittimo per violazione dei criteri di scelta e avevano ordinato la reintegrazione del Lavoratore e un risarcimento. La Corte Suprema ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo e la tutela reintegratoria. Tuttavia, ha dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento danni nei confronti dell'Azienda cessionaria, in quanto in amministrazione straordinaria. Le pretese risarcitorie contro un'azienda in amministrazione straordinaria devono essere fatte valere nella procedura concorsuale.
Continua »
Licenziamento collettivo: vizio formale sanato e recesso valido
Un'azienda immobiliare in liquidazione avviava un licenziamento collettivo per trentacinque dipendenti provenienti da un ramo termale cessato, trattenendo una sola impiegata amministrativa. Alcuni lavoratori impugnavano il recesso lamentando la mancata informativa iniziale a una sigla sindacale e la violazione dei criteri di scelta comparativi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, confermando la piena legittimità del licenziamento. I giudici hanno chiarito che la partecipazione effettiva del sindacato alla fase amministrativa successiva sana l'omissione iniziale della comunicazione. Inoltre, la totale cessazione del reparto termale giustifica la limitazione della procedura a quel settore specifico, escludendo l'unica addetta alla contabilità indispensabile per la liquidazione.
Continua »
Chiusura sede e licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Un'azienda licenziava un dipendente a seguito della chiusura della sede locale per contrazione del mercato. La Corte territoriale riteneva legittimo il recesso limitando la selezione ai soli addetti della sede soppressa. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del dipendente, stabilendo che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo impone al datore di lavoro un rigoroso onere probatorio. L'impresa deve dimostrare l'effettiva impossibilità di ricollocare il lavoratore anche presso altre sedi con mansioni equivalenti o inferiori. Il datore di lavoro deve inoltre rispettare i principi di correttezza e buona fede nella scelta comparativa tra dipendenti con mansioni fungibili. La Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata con rinvio a un nuovo giudice.
Continua »
Licenziamento collettivo: reintegro salvo, risarcimento al passivo
Due dipendenti hanno impugnato il loro licenziamento collettivo, sostenendo che l'azienda cedente avesse violato i corretti criteri di scelta e ristretto indebitamente la platea dei lavoratori licenziabili. I giudici hanno annullato il recesso, ordinando la reintegrazione del personale presso la società cessionaria subentrata nell'attività. La Suprema Corte ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo: l'azienda non ha provato la reale infungibilità dei ruoli, estesa anche alle mansioni pregresse. L'accordo di trasferimento d'azienda non può escludere arbitrariamente i lavoratori. Tuttavia, a causa dell'amministrazione straordinaria della società acquirente, le richieste di indennizzo economico devono essere presentate esclusivamente davanti al giudice fallimentare con l'insinuazione allo stato passivo.
Continua »
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: doveri e limiti
Un'azienda del settore ricambi e pneumatici licenzia un autista a seguito della soppressione definitiva della sua mansione. Il lavoratore impugna il licenziamento per giustificato motivo oggettivo denunciando la violazione dell'obbligo di repêchage, confrontando la propria posizione con quella di un collega assunto più di recente con mansioni di officina e magazzino. La Corte d'Appello dichiara illegittimo il recesso ritenendo i ruoli parzialmente fungibili. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'azienda e cassa la sentenza con rinvio. La Suprema Corte stabilisce che l'obbligo di ricollocazione riguarda solo mansioni compatibili con le competenze già possedute dal dipendente. Il datore di lavoro non ha alcun dovere di fornire una formazione professionale nuova per consentire il mantenimento dell'impiego.
Continua »
Licenziamento collettivo e criteri di scelta: tutele attive
Una lavoratrice ha impugnato il licenziamento subito dopo la cessazione di un appalto di ristorazione. L'Azienda aveva limitato la selezione dei dipendenti da licenziare ai soli addetti del servizio soppresso, senza stringere un accordo sindacale né valutare l'equivalenza delle mansioni con altri settori. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della dipendente, chiarendo le regole sul licenziamento collettivo e criteri di scelta. La Suprema Corte ha stabilito che la riduzione del personale non può essere circoscritta a un solo appalto se la lavoratrice possiede qualifiche equivalenti a quelle dei colleghi impiegati in altre strutture dell'impresa. L'azienda deve applicare tutti i criteri legali di selezione nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio per una nuova decisione.
Continua »
Licenziamento collettivo: l’errore dell’azienda salva la lavoratrice
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato da un'azienda a una lavoratrice. La Corte d'Appello aveva annullato il provvedimento per due motivi autonomi: la mancata produzione in giudizio della comunicazione di avvio della procedura e l'irrazionalità dei criteri di scelta, che apparivano discriminatori dato che le mansioni della dipendente non erano state soppresse ed ella vantava una maggiore anzianità. L'azienda ha impugnato la decisione in Cassazione, ma ha omesso di contestare il primo motivo relativo alla mancata produzione del documento. I giudici di legittimità hanno quindi rigettato il ricorso, stabilendo che quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, la mancata impugnazione di una sola di esse rende inammissibile l'intero ricorso. La lavoratrice ottiene così la reintegrazione e il risarcimento.
Continua »
Licenziamento collettivo: legittimo escludere alcune sedi
Una lavoratrice ha impugnato il proprio licenziamento, intimato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una grande azienda di telecomunicazioni. La lavoratrice contestava la limitazione della platea dei lavoratori da licenziare ad alcune specifiche sedi e la mancata indicazione dei punteggi individuali nella comunicazione di recesso. La Corte d'Appello ha respinto il ricorso, ritenendo legittimi i criteri di scelta concordati con i sindacati e giustificata la limitazione geografica per ragioni economiche e organizzative. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando definitivamente il ricorso della lavoratrice. La Suprema Corte ha chiarito che è legittimo limitare la platea dei licenziamenti a singole unità produttive se vi sono ragioni oggettive e che la comunicazione non deve necessariamente contenere i punteggi di tutti i dipendenti non licenziati.
Continua »