Un cittadino proponeva opposizione a un decreto ingiuntivo relativo a un contratto di fornitura, beneficiando del gratuito patrocinio. Tuttavia, il giudice revocava l'ammissione al beneficio riscontrando una colpa grave nell'iniziativa giudiziaria. Le prove orali presentate dal cittadino erano infatti del tutto generiche, prive di riferimenti temporali, nomi e dettagli precisi sulle merci, rendendo l'opposizione palesemente infondata fin dall'inizio. La Corte di Cassazione ha confermato la revoca del gratuito patrocinio, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che avviare una causa del tutto priva di fondamenta e con prove palesemente insufficienti costituisce una grave negligenza che giustifica la perdita del beneficio statale. Di conseguenza, il cittadino è stato condannato a pagare le spese processuali e un ulteriore contributo unificato.
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