Un cittadino svizzero acquista in Italia un orologio di lusso con fattura per esportazione. Dopo aver assolto l'IVA in Svizzera, rientra in Italia senza dichiarare il bene. L'Amministrazione Doganale contesta il contrabbando doganale per mancato pagamento di dazi e IVA all'importazione, confiscando l'orologio. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del viaggiatore. I giudici chiariscono che l'orologio, una volta sdoganato in Svizzera, è merce estera. Per essere reintrodotto in Italia, richiedeva la dichiarazione doganale e il pagamento delle imposte, superando la franchigia di 300 euro. La confisca è legittima come misura di sicurezza e si cumula con le sanzioni tributarie, ma il proprietario può evitarla pagando integralmente il tributo evaso, gli interessi e le sanzioni pecuniarie. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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