L'Agenzia delle Entrate ha negato la definizione agevolata a dei contribuenti che avevano impugnato un avviso di liquidazione per l'imposta di successione. L'ufficio riteneva che l'atto fosse una mera liquidazione matematica e non un atto impositivo. I contribuenti sostenevano invece che l'atto avesse natura impositiva, poiché ricalcolava la base imponibile escludendo alcune passività dichiarate. La Corte di Cassazione ha dato ragione ai contribuenti, rigettando il ricorso del fisco. I giudici hanno stabilito che l'avviso di liquidazione costituisce un atto impositivo, e quindi ammissibile alla definizione agevolata, quando esprime per la prima volta una pretesa tributaria maggiore derivante da una valutazione discrezionale dell'ufficio, come il disconoscimento di passività ereditarie.
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