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Forma Equipollente

51 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Modalità alternativa di comunicazione che produce gli stessi identici effetti legali di quella ordinaria.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Patrocinio a spese dello Stato: stop al ricorso tardivo del PM
La Procura della Repubblica ha presentato opposizione contro la liquidazione del compenso spettante al difensore di un cittadino ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato tardivo il ricorso ministeriale. L'ufficio requirente ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione ufficiale del decreto. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura. I giudici hanno chiarito che l'annotazione di presa visione del fascicolo equivale a piena conoscenza legale. Inoltre, l'impugnazione è avvenuta a distanza di oltre due anni, superando ampiamente sia il termine breve di trenta giorni sia il termine decadenziale semestrale applicabile a tutti i provvedimenti decisori. Il difensore mantiene integralmente il compenso liquidato.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo della Procura
Un Giudice ha liquidato il compenso all'Avvocato difensore per un procedimento con patrocinio a spese dello Stato. Il Pubblico Ministero ha presentato opposizione contro questo pagamento dopo oltre due anni, sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione ufficiale del decreto. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso tardivo. La Procura ha impugnato la pronuncia davanti alla Corte di Cassazione, evidenziando disservizi interni e assenza di notifica telematica o cartacea. La Suprema Corte ha respinto il ricorso e ha confermato la validità del compenso. I giudici hanno chiarito che l'annotazione di visione nel fascicolo storico rende l'atto conoscibile e fa scattare i termini rigidi per l'impugnazione, a prescindere dalle difficoltà organizzative dell'ufficio pubblico.
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Patrocinio a spese dello Stato: decadenza opposizione
Un Tribunale ha liquidato il compenso spettante a un difensore per l'attività svolta con patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha presentato opposizione contro il decreto di pagamento oltre due anni dopo il passaggio del fascicolo. I giudici di merito hanno dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, poiché la presa visione del fascicolo equivaleva a piena conoscenza. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo di non aver mai ricevuto una formale notifica telematica o cartacea. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura confermando l'inammissibilità: l'annotazione di presa visione del fascicolo rende l'atto pienamente conoscibile e fa scattare i termini decadenziali, senza che disfunzioni d'ufficio o l'assenza di notifica formale possano giustificare il ritardo.
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Patrocinio a spese dello Stato: opporsi tardi blocca il ricorso
La Procura della Repubblica ha impugnato tardivamente il decreto con cui il giudice riconosceva il compenso a un difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L'organo requirente sosteneva di non aver ricevuto la comunicazione telematica o cartacea dell'atto. Tuttavia, il fascicolo conteneva la formale annotazione di presa visione da parte dell'ufficio risalente a quasi due anni prima del ricorso. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione per decorrenza dei termini. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso della Procura, chiarendo che l'annotazione sul fascicolo costituisce prova sufficiente di conoscenza e che l'impugnazione era ampiamente fuori termine.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo e decadenza
La Procura della Repubblica ha impugnato con forte ritardo il decreto che liquidava il compenso al difensore di un cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Pubblico Ministero sosteneva di non aver mai ricevuto la comunicazione ufficiale della liquidazione e invocava disfunzioni interne di cancelleria. Il Tribunale ha respinto l'opposizione per tardività, evidenziando che l'annotazione di visione nel fascicolo attestava la piena conoscibilità dell'atto da oltre due anni. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso, ribadendo che i termini decorrono dal momento in cui l'atto entra nella sfera di conoscenza dell'ufficio e che comunque opera il termine perentorio di sei mesi previsto per tutti i provvedimenti decisori. Il compenso dell'avvocato rimane dunque confermato.
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Patrocinio a spese dello Stato: stop a ricorsi tardivi
La Procura della Repubblica ha impugnato tardivamente il decreto che liquidava il compenso al difensore di un cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Pubblico Ministero sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica del provvedimento. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione per decorso dei termini. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito. L'annotazione di presa visione nel fascicolo cartaceo costituisce una forma equipollente di notifica, sufficiente a far decorrere il termine ordinario di trenta giorni. L'impugnazione è stata comunque depositata oltre il termine semestrale massimo previsto dalla legge processuale, rendendo definitivo il pagamento in favore dell'avvocato.
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Liquidazione del compenso: stop al ricorso tardivo del PM
Il Pubblico Ministero ha contestato il decreto con cui il giudice ha disposto la liquidazione del compenso in favore dell'avvocato di una parte ammessa al gratuito patrocinio. La Procura ha sostenuto di non aver mai ricevuto la formale notifica del provvedimento, giustificando il ritardo dell'opposizione con problemi organizzativi interni. Il Tribunale ha respinto l'istanza per tardività, poiché il fascicolo recava l'annotazione di presa visione da oltre due anni. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso. I giudici hanno chiarito che l'annotazione di visione equivale alla comunicazione ufficiale quando l'atto entra nella sfera di conoscibilità dell'ufficio. Inoltre, l'impugnazione ha superato ampiamente anche il termine semestrale massimo previsto dalla legge per contestare i provvedimenti decisori. Il professionista conserva così il diritto all'onorario riconosciuto.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo e presa visione
La Procura della Repubblica ha contestato il provvedimento con cui il Tribunale ha liquidato il compenso all'avvocato di una parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha respinto l'opposizione per tardività. L'organo requirente ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione formale o notifica del decreto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'annotazione di presa visione del fascicolo equivale a una piena conoscenza dell'atto. Di conseguenza, l'opposizione presentata oltre i trenta giorni dalla presa visione e oltre il termine lungo di impugnazione è irrimediabilmente decaduta.
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Liquidazione del compenso del difensore: stop ai ricorsi tardivi
La Procura della Repubblica ha impugnato con estremo ritardo il decreto relativo alla liquidazione del compenso del difensore nominato in favore di una persona ammessa al patrocinio statale. L'ufficio requirente sosteneva di non aver mai ricevuto una comunicazione formale o telematica del provvedimento. Il Tribunale ha dichiarato tardiva l'opposizione e la Suprema Corte ha confermato la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'annotazione di presa visione nel fascicolo rende pienamente conoscibile l'atto. Le disfunzioni interne dell'ufficio non giustificano il superamento dei termini di legge, incluso il termine generale semestrale decorrente dalla decisione.
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Liquidazione compenso difensore: ricorso tardivo inammissibile
La Procura della Repubblica ha impugnato con estremo ritardo il decreto che stabiliva la liquidazione del compenso difensore per un avvocato impegnato nel patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché presentata oltre i termini di legge. La Procura ha quindi presentato ricorso per Cassazione, sostenendo di non aver mai ricevuto la formale notifica del provvedimento. La Suprema Corte ha respinto il ricorso e ha confermato l'inammissibilità. I giudici hanno chiarito che l'annotazione di presa visione del fascicolo equivale alla piena conoscenza del provvedimento. Di conseguenza, il conteggio dei termini decorre da tale momento o, al massimo, dalla pubblicazione dell'atto. Le disfunzioni interne all'ufficio pubblico non giustificano il superamento delle scadenze di legge.
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Patrocinio a spese dello Stato: notifica tardiva e compenso fermo
La Procura della Repubblica ha impugnato con forte ritardo il decreto di liquidazione emesso a favore di un difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Pubblico Ministero ha sostenuto di non aver mai ricevuto la notifica formale del provvedimento. Il Tribunale ha respinto la contestazione evidenziando la presenza dell'annotazione di presa visione nel fascicolo civile. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso per mancata sintesi dei fatti e decadenza dai termini. La conoscenza dell'atto tramite annotazione equivale alla notifica e fa decorrere i termini perentori di impugnazione, rendendo definitivo il compenso del legale.
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Patrocinio a spese dello Stato: stop all’opposizione fuori tempo
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura contro il compenso liquidato all'avvocato difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Procura sosteneva di non aver mai ricevuto formale notifica del decreto. Tuttavia, il fascicolo conteneva l'annotazione di presa visione da parte del Pubblico Ministero oltre due anni prima. La Procura ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. I Giudici di legittimità hanno respinto il ricorso confermando la tardività dell'azione. La conoscenza del provvedimento può avvenire anche tramite forme equipollenti come il visto del fascicolo. Decorso il termine massimo di decadenza, l'opposizione al compenso per patrocinio a spese dello Stato resta irrimediabilmente tardiva.
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Liquidazione del compenso: la Procura impugna tardi e perde
Il Pubblico Ministero ha contestato il decreto per la liquidazione del compenso spettante al difensore di un cittadino ammesso al gratuito patrocinio. La Procura ha sostenuto di non aver mai ricevuto la comunicazione ufficiale dell'atto da parte della cancelleria. Il Tribunale ha respinto l'opposizione per tardività, poiché la presa visione del fascicolo risultava annotata quasi due anni prima del ricorso. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'impugnazione. I giudici hanno chiarito che l'annotazione di trasmissione del fascicolo equivale a una valida comunicazione e rende conoscibile l'atto. Le disfunzioni interne dell'ufficio pubblico non giustificano il mancato rispetto dei termini di decadenza, rendendo definitivo il pagamento in favore dell'avvocato.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo del PM
La Procura della Repubblica ha impugnato con forte ritardo il compenso liquidato al difensore nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, sostenendo la mancata notifica del provvedimento. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività, rilevando l'annotazione di presa visione nel fascicolo oltre due anni prima del ricorso. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'impugnazione. I giudici hanno chiarito che l'annotazione nel fascicolo garantisce la conoscibilità legale dell'atto e che si applica comunque il termine semestrale massimo di decadenza dalla data di deposito del provvedimento.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo del PM respinto
La Procura della Repubblica ha presentato opposizione contro il decreto che liquidava il compenso al difensore di una persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha rigettato il ricorso perché proposto con quasi due anni di ritardo rispetto alla presa visione del fascicolo. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. I giudici hanno chiarito che l'annotazione di presa visione del fascicolo equivale a una notifica formale e fa decorrere i termini per impugnare.
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Patrocinio a spese dello Stato: salvo l’onorario dell’avvocato
Un Tribunale liquidava i compensi professionali a un difensore per l'attività svolta con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica proponeva opposizione contro il decreto di pagamento oltre un anno dopo l'annotazione di presa visione del fascicolo. I giudici di merito dichiaravano tardiva l'opposizione. Il Pubblico Ministero ricorreva in Cassazione sostenendo l'assenza di una notifica formale e adducendo disfunzioni interne di cancelleria. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: la presa visione del fascicolo equivale a piena conoscenza legale del provvedimento e fa decorrere i termini per impugnare. L'avvocato conserva quindi il compenso liquidato.
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Patrocinio a spese dello Stato: vince il legale, PM fuori tempo
La Procura della Repubblica ha impugnato con estremo ritardo il decreto che liquidava il compenso al difensore per l'assistenza con patrocinio a spese dello Stato. L'ufficio pubblico lamentava la mancata notifica formale del provvedimento. Il Tribunale prima e la Corte di Cassazione poi hanno dichiarato l'opposizione inammissibile per decorrenza dei termini. Nel fascicolo risultava l'annotazione di presa visione da parte del pubblico ministero, elemento sufficiente a dimostrare la piena conoscibilità del provvedimento. Inoltre, l'impugnazione è stata depositata a distanza di quasi due anni, superando anche il termine semestrale generale di impugnazione. La Suprema Corte ha confermato il compenso riconosciuto all'avvocato, rigettando le difese della Procura.
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Patrocinio a spese dello Stato: stop a opposizioni tardive
La Procura della Repubblica ha impugnato tardivamente il decreto con cui il Tribunale ha liquidato il compenso all'avvocato difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Pubblico Ministero sosteneva di non aver mai ricevuto la comunicazione ufficiale del provvedimento. Il Tribunale ha tuttavia dichiarato inammissibile l'opposizione per decorrenza dei termini. Nel fascicolo risultava infatti presente l'annotazione formale 'a visto PM' in data anteriore di oltre un anno. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso, ribadendo che la presa di visione del fascicolo equivale a piena conoscenza e che il termine semestrale di impugnazione decorre comunque dalla pubblicazione dell'atto.
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Patrocinio a spese dello Stato: compensi e termini decaduti
La Procura della Repubblica ha impugnato con ritardo il decreto che liquidava il compenso al difensore di un cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha respinto l'opposizione per tardività, poiché risultava l'annotazione di presa visione del fascicolo quasi due anni prima del ricorso. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'impugnazione: la conoscenza del provvedimento può avvenire anche tramite forme equivalenti alla notifica formale e i termini di impugnazione decorrono dall'effettiva conoscibilità degli atti.
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Liquidazione compenso patrocinio a spese dello Stato tardiva
Un Tribunale ha approvato il decreto di liquidazione compenso patrocinio a spese dello Stato a favore del difensore di una parte non abbiente. L'ufficio del Pubblico Ministero ha presentato opposizione dopo quasi due anni, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica formale del provvedimento. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che il fascicolo recava l'annotazione per presa visione già nel 2018. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione. I giudici hanno stabilito che l'annotazione interna equivale a conoscenza effettiva del provvedimento. Inoltre, il Pubblico Ministero ha superato ampiamente anche il termine massimo semestrale di impugnazione. L'opposizione tardiva resta irrimediabilmente respinta.
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