Una Procura si opponeva al compenso di un avvocato per un'attività di gratuito patrocinio, ma presentava ricorso quasi due anni dopo l'emissione del decreto di pagamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La sentenza stabilisce un principio fondamentale: in assenza di una notifica formale del provvedimento, si applica il cosiddetto 'termine lungo di impugnazione' di sei mesi dalla sua pubblicazione. Superato questo limite, ogni contestazione è preclusa per garantire la certezza del diritto. La Procura, agendo ben oltre tale scadenza, ha perso definitivamente la possibilità di contestare il compenso.
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