LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

LexCEDpedia

Forma Equipollente

Pagina 2 di 3

51 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Patrocinio a spese dello Stato: presa visione e ricorso tardivo
Un difensore ottiene il compenso per l'assistenza legale prestata in regime di patrocinio a spese dello Stato. A distanza di quasi due anni dalla visione degli atti, la Procura della Repubblica propone opposizione contestando la mancata notifica formale del decreto. Il Tribunale respinge l'impugnazione per tardività e la Corte di Cassazione conferma integralmente la decisione. I giudici supremi chiariscono che l'annotazione di presa visione del fascicolo equivale a una conoscenza effettiva dell'atto. Le disfunzioni organizzative interne dell'ufficio pubblico non giustificano il ritardo nell'impugnazione. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso della pubblica accusa, blindando il compenso riconosciuto all'avvocato.
Continua »
Patrocinio a spese dello Stato: vince la difesa, PM tardivo
La Procura della Repubblica ha impugnato con forte ritardo il provvedimento di liquidazione della parcella spettante al difensore di un cittadino non abbiente. L'ufficio requirente sosteneva di non aver mai ricevuto una comunicazione formale del decreto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. L'annotazione di trasmissione del fascicolo dimostra l'effettiva conoscibilità dell'atto e fa scattare i termini di decadenza per l'impugnazione. I disagi interni della pubblica accusa non giustificano il superamento delle scadenze di legge. Il provvedimento economico a tutela del difensore nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato resta pienamente valido ed efficace.
Continua »
Patrocinio a spese dello Stato: stop all’opposizione tardiva
Il Tribunale di Roma ha respinto per tardività l'opposizione del Pubblico Ministero contro il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di un cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo di non aver mai ricevuto formale notifica del provvedimento e invocando disservizi organizzativi interni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura. I giudici hanno chiarito che l'annotazione di presa visione del fascicolo rende pienamente conoscibile l'atto. Le disfunzioni interne dell'ufficio non giustificano il ritardo. Inoltre, l'impugnazione è avvenuta ben oltre il termine lungo semestrale previsto dalla legge processuale, rendendo definitiva la spettanza economica del difensore.
Continua »
Patrocinio a spese dello Stato: decreto valido con visto
Un giudice liquida il compenso professionale al difensore di un cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica contesta la decisione oltre un anno dopo la presa visione del fascicolo. Il Tribunale dichiara tardiva l'opposizione. Il Pubblico Ministero impugna la decisione in Cassazione lamentando l'assenza di una notifica formale del decreto. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso della pubblica accusa. Il visto sul fascicolo cartaceo garantisce la piena conoscenza legale dell'atto e fa scattare i termini ordinari di impugnazione. L'opposizione risulta comunque fuori tempo massimo per il superamento del termine semestrale di decadenza.
Continua »
Patrocinio a spese dello Stato: compenso salvo se il PM è in ritardo
La vicenda nasce dalla contestazione della Procura della Repubblica contro il compenso liquidato a un difensore nominato con patrocinio a spese dello Stato. Il Pubblico Ministero ha presentato ricorso sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione ufficiale del provvedimento economico. Il giudice di merito ha però respinto l'opposizione per tardività, rilevando la presenza nel fascicolo dell'annotazione di presa visione da parte degli uffici della Procura oltre due anni prima del reclamo. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'impugnazione promossa dall'organo requirente. La Suprema Corte ha stabilito che la semplice messa a disposizione del fascicolo e la conseguente conoscibilità dell'atto fanno decorrere i termini perentori di impugnazione, rendendo definitivo il pagamento in favore dell'avvocato.
Continua »
Liquidazione del compenso: confermata la decadenza per ritardo
La Procura della Repubblica ha contestato il decreto di liquidazione del compenso emesso a favore del difensore di un cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione formale dell'atto. Il Tribunale ha respinto l'opposizione per tardività, poiché risultava l'annotazione di trasmissione del fascicolo alla Procura quasi due anni prima del ricorso. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'impugnazione. I giudici hanno chiarito che l'annotazione nel fascicolo garantisce la conoscibilità effettiva del provvedimento e fa decorrere i termini di decadenza. Inoltre, il ricorso è stato presentato ben oltre il termine lungo semestrale previsto per tutte le decisioni giudiziarie, rendendo definitivo il compenso liquidato al legale.
Continua »
Liquidazione compenso difensore valida dopo il ritardo
La Procura della Repubblica proponeva opposizione contro il decreto che riconosceva la liquidazione compenso difensore per l'attività svolta con il patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale dichiarava l'impugnazione inammissibile per tardività, essendo trascorsi oltre due anni dalla messa a disposizione del fascicolo. La Procura ricorreva per Cassazione sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica formale del provvedimento. La Suprema Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso. I giudici hanno chiarito che l'annotazione di visione nel fascicolo rende il provvedimento legalmente conoscibile. Le difficoltà organizzative interne dell'ufficio non giustificano il ritardo oltre i termini di legge.
Continua »
Patrocinio a spese dello Stato: stop all’opposizione tardiva del PM
Il Tribunale dichiarava inammissibile per tardività l'opposizione della Procura contro il decreto di liquidazione della parcella a favore del difensore di un cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorreva in Cassazione sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione ufficiale del decreto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'annotazione di presa visione nel fascicolo rende il provvedimento pienamente conoscibile ed equiparabile alla notifica. Inoltre, la Procura ha agito oltre due anni dopo il visto, violando sia il termine ordinario di trenta giorni sia il termine decadenziale semestrale previsto dalla legge processuale civile.
Continua »
Patrocinio a spese dello Stato: vince il difensore sul ricorso PM
La Procura della Repubblica ha impugnato con estremo ritardo il decreto di liquidazione dell'onorario spettante a un difensore per l'istituto del patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché presentata quasi due anni dopo la presa visione del fascicolo. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, rigettando il ricorso del pubblico ministero. I giudici hanno chiarito che l'annotazione di visione nel fascicolo rende pienamente conoscibile il provvedimento e fa decorrere il termine ordinario di trenta giorni. Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che a qualsiasi provvedimento decisorio si applica in ogni caso il termine decadenziale semestrale dalla pubblicazione, rendendo irrilevanti eventuali disfunzioni o disorganizzazioni interne dell'ufficio requirente.
Continua »
Patrocinio a spese dello Stato: stop all’opposizione tardiva
La Procura della Repubblica ha presentato opposizione contro il decreto di liquidazione della parcella spettante all'avvocato difensore di un cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. L'organo pubblico ha quindi proposto ricorso in Cassazione sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica ufficiale del provvedimento. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, ribadendo che l'apposizione del timbro di presa visione nel fascicolo rende il provvedimento legalmente conoscibile. Di conseguenza, il termine di trenta giorni per l'impugnazione decorre da tale momento. I disservizi interni dell'ufficio pubblico non giustificano il ritardo nell'impugnazione.
Continua »
Patrocinio a spese dello Stato: decreto valido e ricorso tardivo
La Procura della Repubblica ha impugnato con forte ritardo il decreto di liquidazione emesso in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L'ufficio requirente sosteneva di non aver mai ricevuto la comunicazione formale del compenso. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione poiché il fascicolo riportava il visto per presa visione oltre un anno prima. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura. I giudici hanno chiarito che il visto nel fascicolo garantisce piena conoscibilità dell'atto e che opera comunque il termine semestrale massimo di impugnazione. Di conseguenza, il difensore mantiene integralmente il diritto al compenso liquidato, mentre le difficoltà organizzative interne dell'ufficio pubblico non giustificano la tardività dell'azione.
Continua »
Patrocinio a spese dello Stato: stop a opposizioni tardive
La Procura della Repubblica ha presentato opposizione contro il decreto con cui il Tribunale liquidava il compenso al difensore di un cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha respinto l'opposizione giudicandola tardiva, poiché la Procura aveva agito a distanza di quasi due anni dalla messa a disposizione del fascicolo. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso promosso dalla Procura. I giudici hanno stabilito che la semplice annotazione di presa visione nel fascicolo rende il provvedimento legalmente conoscibile. Inoltre, l'impugnazione è decaduta per il superamento del termine semestrale massimo previsto dalla legge per contestare le decisioni del giudice.
Continua »
Liquidazione del compenso difensore: il PM perde per ricorso tardivo
Un ufficio della Procura contesta il decreto di liquidazione del compenso difensore emesso a favore dell'avvocato di una parte ammessa al patrocinio statale. Il Pubblico Ministero impugna il provvedimento a distanza di quasi due anni, sostenendo di non aver mai ricevuto alcuna notifica formale dalla cancelleria. Il Tribunale respinge l'opposizione per tardività, rilevando la presenza dell'annotazione di presa visione del fascicolo risalente a ventidue mesi prima. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della Procura. I giudici supremi confermano che la semplice annotazione di visione equivale alla comunicazione legale. Inoltre, l'impugnazione supera ampiamente il termine massimo consentito dalla legge per contestare i provvedimenti decisori.
Continua »
Liquidazione del compenso: stop all’opposizione tardiva del PM
La Procura della Repubblica proponeva opposizione contro il decreto che riconosceva la liquidazione del compenso al difensore di un cittadino ammesso al gratuito patrocinio. L'opposizione veniva depositata oltre due anni dopo l'annotazione di presa visione del fascicolo. Il Tribunale dichiarava il ricorso inammissibile per tardività. Il Pubblico Ministero ricorreva in Cassazione sostenendo di non aver mai ricevuto una comunicazione formale dell'atto. I Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso. La Corte ha confermato che l'apposizione del visto nel fascicolo garantisce la conoscibilità dell'atto e che l'impugnazione è avvenuta ampiamente oltre i termini di decadenza, sia ordinari sia semestrali.
Continua »
Liquidazione del compenso: opposizione tardiva e notifica
La Procura della Repubblica ha impugnato un decreto di liquidazione del compenso emesso a favore dell'avvocato di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L'autorità giudicante di merito ha dichiarato l'opposizione inammissibile perché proposta tardivamente rispetto al termine previsto. L'ufficio requirente ha quindi presentato ricorso in Cassazione sostenendo di non aver mai ricevuto formale notifica del decreto. La Suprema Corte ha respinto il ricorso confermando l'inammissibilità dell'impugnazione. La conoscenza dell'atto può realizzarsi anche tramite forme equipollenti come l'annotazione di visto nel fascicolo cartaceo o digitale. Il decorso del termine decadenziale rende definitiva la liquidazione del compenso.
Continua »
Liquidazione del compenso: la Procura perde per ricorso tardivo
La Procura della Repubblica impugnava il decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del difensore di un cittadino ammesso al gratuito patrocinio. L'ufficio requirente sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica formale del provvedimento. Il Tribunale dichiarava l'opposizione inammissibile per tardività, poiché risultava nel fascicolo l'annotazione di presa visione da parte della Procura oltre un anno prima del ricorso. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso. I giudici hanno chiarito che la presa visione del fascicolo equivale a una formale conoscenza e che l'impugnazione è avvenuta oltre i termini di decadenza di legge.
Continua »
Patrocinio a spese dello Stato: opposizione tardiva del PM
La Procura della Repubblica ha proposto opposizione contro il decreto che liquidava il compenso al difensore di una parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura per tardività, poiché presentato oltre un anno dopo l'annotazione di presa visione del fascicolo. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero. I giudici hanno stabilito che l'apposizione del visto equivale a conoscenza legale dell'atto e che erano ampiamente scaduti sia il termine breve di trenta giorni, sia il termine semestrale previsto per l'impugnazione. Vince il difensore, il quale mantiene integralmente il diritto al compenso liquidato.
Continua »
Patrocinio a spese dello Stato: stop a opposizioni tardive
La Procura della Repubblica ha contestato il decreto con cui il Tribunale ha liquidato il compenso all'avvocato difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L'ufficio requirente ha proposto opposizione a distanza di quasi due anni, sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione formale del provvedimento. Il Tribunale ha dichiarato tardiva la contestazione, rilevando che nel fascicolo compariva l'annotazione di trasmissione per il visto all'ufficio. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso promosso dalla Procura, ribadendo che la presa di conoscenza equipollente e il decorso dei termini perentori, compreso il termine decadenziale semestrale, precludono qualsiasi impugnazione tardiva del compenso liquidato.
Continua »
Patrocinio a spese dello Stato: stop all’opposizione tardiva
Il Pubblico Ministero ha contestato il compenso liquidato a un avvocato per il patrocinio a spese dello Stato, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica formale del decreto. Il Tribunale ha respinto l'opposizione per tardività e la Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso. I giudici hanno chiarito che l'annotazione 'al visto PM' nel fascicolo equivale a una valida conoscenza dell'atto. Di conseguenza, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui il provvedimento entra nella sfera di conoscibilità dell'ufficio. Le difficoltà organizzative interne della Procura non giustificano il ritardo nell'impugnazione, proposta a distanza di quasi due anni. L'avvocato mantiene quindi il compenso riconosciuto.
Continua »
Patrocinio a spese dello Stato: PM fuori tempo per opporsi
La Procura della Repubblica ha contestato il compenso liquidato a un avvocato per l'assistenza prestata tramite patrocinio a spese dello Stato, sostenendo di non aver ricevuto la formale notifica del decreto. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione giudicandola tardiva. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso promosso dal Pubblico Ministero. La presenza della dicitura per presa visione nel fascicolo d'ufficio dimostra la piena conoscibilità del provvedimento. Tale circostanza fa decorrere il termine ordinario di trenta giorni per opporsi. In aggiunta, la Procura ha superato anche il termine semestrale massimo di impugnazione previsto dal codice di procedura civile, rendendo definitivo il pagamento in favore del legale.
Continua »