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Fondo Salva Opere

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un fondo istituito dallo Stato per tutelare i subappaltatori, i sub-fornitori e altre figure simili che vantano crediti non pagati nei confronti di un appaltatore di opere pubbliche finito in procedura concorsuale (es. fallimento).

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Fondo Salva-Opere: decide il giudice civile, non il TAR
Il Ministero revocava l'ammissione di un subappaltatore al Fondo Salva-Opere, richiedendo la restituzione della prima tranche erogata e disponendo la compensazione con altre somme. Il Ministero riteneva che il credito della società fosse stato soddisfatto tramite l'assegnazione di azioni nell'ambito del concordato preventivo dell'appaltatore principale. La società impugnava i provvedimenti davanti al giudice amministrativo, proponendo poi regolamento di giurisdizione. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la controversia spetta al giudice ordinario. Poiché l'erogazione del Fondo Salva-Opere è stabilita direttamente dalla legge e non comporta valutazioni discrezionali della Pubblica Amministrazione, la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo. Di conseguenza, ogni contestazione sulla revoca o sul recupero del contributo rientra nella giurisdizione ordinaria.
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Fondo salva-opere: la Cassazione decide tra TAR e giudice civile
Una società subappaltatrice chiedeva l'accesso al Fondo salva-opere per recuperare crediti insoddisfatti verso l'appaltatore principale, ammesso al concordato preventivo. Il Ministero, dopo un iniziale accoglimento, revocava il beneficio ritenendo il credito estinto tramite l'assegnazione di azioni concordatarie. La società impugnava la revoca davanti al TAR, che declinava la giurisdizione. Le Sezioni Unite della Cassazione, adite con regolamento preventivo, hanno confermato la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte ha stabilito che, quando l'erogazione di un contributo pubblico è vincolata dalla legge a presupposti oggettivi e non comporta valutazioni discrezionali della Pubblica Amministrazione, la posizione del privato è di diritto soggettivo. Di conseguenza, la contestazione sulla revoca spetta al giudice ordinario e non a quello amministrativo.
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Fondo salva opere: spetta al giudice civile decidere sulla revoca
Un'impresa subappaltatrice viene ammessa al Fondo salva opere per recuperare i crediti vantati verso un appaltatore principale in concordato preventivo. Successivamente, l'appaltatore assegna all'impresa azioni e strumenti finanziari in esecuzione del concordato. Il Ministero delle Infrastrutture, ritenendo il credito interamente soddisfatto, esclude l'impresa dal Fondo salva opere e chiede la restituzione degli acconti erogati. L'impresa impugna il provvedimento, ma le Sezioni Unite della Cassazione stabiliscono che la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Trattandosi di un beneficio riconosciuto direttamente dalla legge, l'amministrazione deve solo verificare i requisiti oggettivi senza alcuna valutazione discrezionale. La posizione dell'impresa è di diritto soggettivo, determinando il rigetto del ricorso e la competenza del tribunale civile.
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Fondo Salva-Opere: Diritto Soggettivo del Subappaltatore Vince
Una società subappaltatrice, rimasta senza pagamenti a causa della crisi dell'appaltatore principale, ha chiesto l'accesso al 'Fondo salva-opere' gestito dal Ministero. Il Ministero ha negato il pagamento e ha sostenuto che la competenza a decidere fosse del giudice amministrativo. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che la posizione dell'impresa è un vero e proprio 'diritto soggettivo del subappaltatore'. La legge definisce con precisione i requisiti per l'accesso al fondo, lasciando all'amministrazione solo un compito di verifica, senza alcuna discrezionalità. Di conseguenza, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La società subappaltatrice vince quindi la questione sulla competenza del giudice.
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Fondo Salva Opere: azioni al posto dei soldi? Decide il Giudice Ordinario
Due società subappaltatrici, inizialmente ammesse al 'Fondo Salva Opere', vengono escluse dal Ministero perché ritenute già soddisfatte tramite l'assegnazione di azioni dell'appaltatore principale in crisi. Le società contestano la decisione, sostenendo che spetti al giudice amministrativo valutarla. La Corte di Cassazione, invece, stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario. Il principio sancito è chiaro: quando la Pubblica Amministrazione non esercita un potere di scelta, ma si limita a verificare l'esistenza di requisiti oggettivi previsti dalla legge (come un credito non pagato), la posizione del privato è un diritto soggettivo. Di conseguenza, la competenza a decidere la controversia appartiene al giudice ordinario.
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