Una società in crisi ha proposto un concordato preventivo basato sulla continuità aziendale. Durante la procedura, si è verificata una riduzione di circa tre milioni di euro dei flussi attivi previsti, azzerando la quota destinata ai creditori chirografari. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta e pronunciato il fallimento. Il socio ha fatto ricorso, sostenendo che il giudice non potesse sindacare la fattibilità economica del concordato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il giudice ha il dovere di controllare la fattibilità economica del concordato quando il piano sia palesemente inidoneo a raggiungere l'obiettivo di soddisfare, anche in minima parte, i creditori. I flussi della continuità aziendale sono stati qualificati come risorse interne e non come finanza esterna.
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