Una società in crisi vede la sua ammissione al concordato preventivo revocata, con conseguente dichiarazione di fallimento. La Corte d'Appello conferma la decisione, ritenendo che un'offerta di acquisto maggiorata da parte di un'affittuaria non costituisse vera finanza esterna, ma un valore interno all'azienda. La Corte di Cassazione, pur dichiarando il ricorso inammissibile per cessata materia del contendere, ha esaminato i motivi ai fini della soccombenza virtuale. Ha confermato che la valutazione sulla natura interna o esterna dell'apporto è un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato, confermando la legittimità della revoca del concordato operata dai giudici di merito.
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