Un soggetto, condannato per detenzione di cocaina, ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo di riconoscere l'ipotesi di spaccio di lieve entità. La richiesta si basava sulla necessità di una pena più mite. Tuttavia, le prove a suo carico, tra cui una consistente quantità di droga, un'agenda con la contabilità di 48 clienti e una notevole somma di denaro contante, dimostravano un'attività sistematica e redditizia. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che tali elementi sono incompatibili con la figura dello spaccio di lieve entità, che presuppone un'offensività minima. L'imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese.
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