Un individuo è stato condannato per aver falsificato quattro nulla-osta per lavoro stagionale. La Corte di Cassazione ha esaminato il suo ricorso. Il primo motivo, relativo a un vizio di notifica, è stato ritenuto inammissibile. Il secondo motivo, invece, che contestava la qualificazione giuridica del reato, è stato accolto. La Corte ha stabilito che la condotta integrava il reato di falso materiale commesso dal privato (artt. 477 e 482 c.p.), non quello più grave inizialmente contestato. Questa nuova qualificazione ha comportato un termine di `prescrizione reato di falso` più breve. Poiché i fatti risalivano a prima del 2014, il reato si è estinto per prescrizione. La sentenza di condanna è stata annullata.
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