L'Acquirente ha citato in giudizio il Fornitore per l'inadempimento nella fornitura di un macchinario industriale. Il Fornitore ha eccepito l'incompetenza del giudice ordinario a causa della presenza di una clausola compromissoria nel contratto, che devolveva le controversie ad arbitri privati. La Corte d'Appello ha dichiarato l'incompetenza del giudice statale. L'Acquirente ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il Fornitore avesse rinunciato alla clausola difendendosi nel merito e che la contemporanea indicazione di un foro statale escludesse l'arbitrato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la clausola compromissoria è pienamente valida ed esclude la giurisdizione del giudice ordinario. La difesa tecnica e la richiesta di termini istruttori non costituiscono rinuncia all'arbitrato, e la scelta di un foro statale può coesistere con la convenzione arbitrale per finalità specifiche, come i provvedimenti cautelari.
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