Due Privati concedono un mutuo a una società, garantito dalla fideiussione del Socio e da un contratto preliminare di vendita immobiliare. A causa del fallimento della società, i Privati agiscono in giudizio contro il Socio per ottenere il pagamento del debito residuo. Il Tribunale si dichiara incompetente a favore degli arbitri, ritenendo applicabile la clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare, in quanto collegato al mutuo. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dei Privati, stabilendo che la clausola compromissoria inserita in un contratto non estende i propri effetti alle controversie relative a un altro contratto, anche se i due negozi risultano collegati dal punto di vista economico. Di conseguenza, viene dichiarata la competenza del Tribunale ordinario.
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