Un Lavoratore, inizialmente con un contratto a termine poi convertito a tempo indeterminato, è stato licenziato dalla sua Azienda originaria. Poco dopo, l'Azienda ha ceduto il ramo d'azienda a una nuova Società. La Corte d'Appello ha dichiarato il licenziamento illegittimo, ordinando il reintegro del Lavoratore presso la nuova Società e il pagamento delle retribuzioni. La Cassazione ha confermato che il trasferimento d'azienda ha comportato il passaggio automatico del rapporto di lavoro al cessionario (la nuova Società). Pertanto, il licenziamento, emesso dall'azienda cedente quando il Lavoratore era già dipendente della cessionaria, è nullo. La conversione del contratto a termine ha avuto effetti retroattivi (ex tunc). Questo rafforza la tutela contro il licenziamento illegittimo dopo trasferimento d'azienda.
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