L'Imputato, condannato in appello a sei mesi di arresto per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, ha proposto ricorso in Cassazione. La difesa ha sostenuto l'avvenuta estinzione del reato, contestando il calcolo del periodo di sospensione dovuto all'emergenza COVID-19. Secondo il ricorrente, la sospensione doveva limitarsi ai giorni successivi alla data dell'udienza rinviata, anziché coprire l'intero periodo emergenziale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la sospensione della prescrizione opera automaticamente per l'intero periodo di sessantaquattro giorni previsto dalla legge emergenziale per tutte le udienze originariamente fissate in quell'arco temporale. Di conseguenza, la prescrizione non era maturata e la condanna è diventata definitiva, con obbligo di pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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