La Corte di Cassazione annulla un avviso di accertamento sintetico poiché l'Amministrazione Finanziaria non aveva adeguatamente motivato le ragioni dell'incongruità del reddito del contribuente in relazione a più periodi d'imposta. La Corte ha ribadito che, sebbene non sia obbligatorio procedere con un accertamento contestuale per più anni, l'atto relativo a una singola annualità deve contenere una spiegazione, anche sommaria, del perché il reddito si considera incongruo anche in altri periodi. Inoltre, è stato chiarito che la parte vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale per le questioni assorbite, ma è sufficiente riproporle espressamente nel giudizio di appello.
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