Il Conducente, condannato per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di 2,4 g/l e per aver causato un incidente, ha impugnato la sentenza d'appello. La Corte territoriale aveva infatti disposto la revoca della patente, non applicata in primo grado. Il ricorrente lamentava la violazione del divieto di peggioramento della pena in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la revoca della patente costituisce una sanzione accessoria automatica prevista dalla legge per chi provoca un incidente con tasso superiore a 1,5 g/l. Di conseguenza, l'applicazione automatica di tale sanzione non viola il divieto di peggioramento del trattamento, anche se l'appello è stato proposto dal solo imputato. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese e tremila euro alla cassa delle ammende.
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