L'Acquirente ha acquistato un immobile scoprendo che un locale di 18 mq apparteneva a terzi. Ha quindi citato in giudizio i Venditori per il risarcimento dei danni. Successivamente, alla prima udienza, ha chiesto anche la riduzione del prezzo per evizione parziale. I Venditori hanno contestato tale richiesta, ritenendola una domanda del tutto nuova e vietata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei Venditori. I giudici hanno stabilito che la richiesta di riduzione del prezzo costituisce una semplice modifica della domanda giudiziale (emendatio libelli) e non una domanda nuova (mutatio libelli). Infatti, il fatto costitutivo, ovvero l'inadempimento dei Venditori per la parziale altruità del bene, è rimasto identico. I Venditori perdono la causa e sono condannati al pagamento del doppio del contributo unificato.
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