Un contribuente ha contestato un estratto di ruolo per debiti previdenziali, sostenendo la prescrizione del credito. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ribadendo che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile se gli atti presupposti (avvisi di addebito) sono stati regolarmente notificati e non opposti nei termini di legge. Il debito, divenuto definitivo, può essere contestato solo opponendosi a un successivo atto di esecuzione, non al mero estratto, in linea con le recenti modifiche legislative che ne sanciscono la non impugnabilità.
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