Il Contribuente ha impugnato diciannove cartelle di pagamento e un avviso di iscrizione ipotecaria emessi dall'Agente della riscossione. Dopo l'esito negativo nei primi due gradi di giudizio, il caso è giunto in Cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, il Contribuente ha dichiarato di aver aderito alla Rottamazione quater per i debiti tributari contestati e di proseguire regolarmente con i versamenti rateali, evidenziando inoltre l'inserimento per errore materiale di atti estranei alla materia tributaria. Di conseguenza, il Contribuente ha manifestato la mancanza di interesse a proseguire la causa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stabilendo che le spese di lite restino a carico di chi le ha anticipate e che non sia dovuto il doppio contributo unificato.
Continua »