Il Contribuente impugnava un estratto di ruolo per contestare una cartella esattoriale mai notificata e ormai prescritta. Durante la causa, il debito veniva annullato per legge, ma il Tribunale condannava comunque il Contribuente alle spese ritenendolo virtualmente soccombente. La Corte di Cassazione, applicando le nuove norme restrittive sull'impugnazione estratto di ruolo introdotte dal D.L. 146/2021, ha stabilito che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile se non si dimostra un pregiudizio concreto e immediato, come la perdita di appalti o benefici pubblici. Non avendo il Contribuente fornito tale prova, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio le sentenze precedenti per originaria carenza di interesse ad agire, compensando le spese di merito.
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