Una contribuente ha impugnato diversi estratti di ruolo relativi a cartelle esattoriali, lamentando la mancata notifica dei titoli e la prescrizione dei tributi. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha dichiarato l'appello inammissibile, applicando una nuova normativa (ius superveniens) che limita l'impugnazione estratto di ruolo ai soli casi in cui il contribuente dimostri un interesse concreto e attuale ad agire. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso e sottolineando che l'impugnazione non è più un'azione autonoma, ma richiede la prova di un pregiudizio specifico derivante dall'iscrizione a ruolo.
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