Una lavoratrice impegnata in attività socialmente utili ha presentato ricorso per ottenere il ricalcolo dell'assegno integrativo, chiedendo l'inclusione della tredicesima mensilità e di altre indennità. Dopo una sentenza d'appello sfavorevole, la ricorrente ha deciso di procedere con la Rinuncia al ricorso in sede di legittimità. La Suprema Corte, preso atto dell'accettazione della controparte e dell'accordo sulla compensazione delle spese, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. La decisione chiarisce inoltre che, in caso di estinzione per rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di una misura sanzionatoria non compatibile con la chiusura volontaria del processo.
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