Una società conduttrice, debitrice per canoni di locazione verso una procedura fallimentare, propone un concordato fallimentare con assuntore per rilevare la medesima procedura. Il piano viene omologato, ma la società non adempie agli impegni economici assunti. Il curatore richiede quindi il fallimento della società per il mancato pagamento dei canoni. La debitrice sostiene che l'omologazione le abbia trasferito subito tutti i crediti, azzerando il debito per confusione o compensazione. La Corte di Cassazione respinge la tesi: l'effetto traslativo dei beni all'assuntore può essere legittimamente posticipato al totale adempimento dei pagamenti concordatari. Non avendo pagato, la società non ha acquisito alcun credito e resta debitrice, confermando la piena legittimazione del fallimento ad agire.
Continua »