Una società proprietaria di una strada nega a un hotel vicino il diritto di transito. L'hotel si difende sostenendo che il diritto era stato concesso con un atto scritto decenni prima, durante una riorganizzazione societaria. La società proprietaria riteneva l'atto non idoneo e che l'eventuale diritto si fosse estinto per 'confusione', poiché le proprietà erano state per un periodo riconducibili allo stesso gruppo. La Cassazione ha dato ragione all'hotel, stabilendo che per la costituzione servitù di passaggio è sufficiente la chiara volontà delle parti risultante da un atto scritto, senza bisogno di formule specifiche. Il diritto, una volta creato validamente, non si era estinto. L'hotel ha quindi vinto la causa.
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