Una società di gestione del risparmio, dopo aver impugnato un avviso di accertamento IMU, ha effettuato una rinuncia al ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, prendendo atto del pagamento del debito e dell'accettazione della controparte (un Comune), ha dichiarato l'estinzione del giudizio. L'ordinanza chiarisce che in caso di rinuncia non è dovuto il doppio del contributo unificato e, dato l'accordo tra le parti, le spese del giudizio di legittimità vengono compensate.
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