La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16997/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto accusato di trasferimento fraudolento di beni per essersi intestato fittiziamente quote societarie. La Corte ha chiarito che, per la configurabilità del concorso nel reato, non è necessario che l'interposto (prestanome) agisca con il dolo specifico di eludere le misure di prevenzione, essendo sufficiente che sia consapevole della finalità illecita perseguita dal proprietario effettivo dei beni.
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