Associazione ‘ndranghetista: la Cassazione sui gravi indizi e le esigenze cautelari
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 8760 del 2024, offre importanti chiarimenti sui presupposti per l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti indagati per partecipazione ad una associazione ndranghetista. La pronuncia analizza la solidità dei gravi indizi di colpevolezza e la persistenza delle esigenze cautelari, anche a fronte del cosiddetto “tempo silente” trascorso dai fatti.
Il caso: ricorso contro la custodia cautelare
Un soggetto, indagato per il reato di cui all’art. 416-bis del codice penale, proponeva ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere. A suo carico, l’accusa di essere un partecipe di un’associazione di stampo ‘ndranghetista, nota come “clan dei zingari” o “clan dei nomadi”. L’indagato, nipote di un boss deceduto, era indicato come soggetto affiliato con la dote della “Santa” e attivo nella pianificazione di reati contro il patrimonio e nel traffico di stupefacenti.
Il ricorso si basava principalmente su due motivi: la carenza di motivazione riguardo la concretezza e l’attualità delle esigenze cautelari, specie in considerazione del tempo trascorso dai fatti contestati, e l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ritenendo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non adeguatamente riscontrate.
La prova di partecipazione all’associazione ndranghetista
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, confermando la solidità del quadro indiziario delineato dal Tribunale. Secondo gli Ermellini, la prova della partecipazione all’associazione criminosa non deriva solo dall’affiliazione formale, ma da un complesso di elementi che ne dimostrano il ruolo dinamico e funzionale.
Il valore delle intercettazioni
Le conversazioni intercettate sono state decisive. In esse, l’indagato discuteva del profitto di un’estorsione, commentava la gestione dei rapporti con altri clan e la necessità di usare la cassa comune per il sostentamento dei detenuti. In un’altra conversazione, emergeva come avesse ricevuto l’ordine di controllare un cantiere da sottoporre a estorsione, precisando che se ne sarebbe dovuto occupare con una “ristretta cerchia di sodali”. Questi elementi, secondo la Corte, vanno ben oltre una mera appartenenza statica, delineando un’operatività concreta a favore del sodalizio.
L’affiliazione come grave indizio
La Corte ha ribadito un principio consolidato, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 36958/2021): l’affiliazione rituale, come quella riferita dal collaboratore di giustizia nel caso di specie, non è un fatto neutro. Se corroborata da altri elementi di contesto che ne dimostrano la serietà e l’effettività, essa diventa espressione di un patto vincolante e di un’offerta di contribuzione permanente all’associazione, costituendo di per sé un grave indizio di colpevolezza.
Il “tempo silente” e la presunzione per l’associazione ndranghetista
Un punto centrale del ricorso riguardava il “tempo silente”, ovvero il lasso temporale intercorso tra i fatti contestati (risalenti principalmente al 2018-2019) e l’applicazione della misura cautelare (nel 2023). La difesa sosteneva che tale distanza temporale avrebbe dovuto indebolire la presunzione di attualità delle esigenze cautelari.
La Cassazione ha respinto questa argomentazione, ricordando che per il reato di associazione ndranghetista opera una doppia presunzione legale (art. 275, comma 3, c.p.p.): una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere. Tale presunzione può essere vinta solo fornendo la prova del recesso dell’indagato dall’associazione o dell’esaurimento dell’attività del sodalizio. Il “tempo silente” può rilevare solo in via residuale come uno dei possibili elementi per dimostrare l’assenza di pericolosità, ma non è di per sé risolutivo, specialmente quando le intercettazioni indicano una proiezione delle attività criminali del clan anche nel futuro.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. I motivi proposti non si confrontavano specificamente con le argomentazioni analitiche dell’ordinanza impugnata, ma si limitavano a una rilettura alternativa dei fatti. Il Tribunale del Riesame aveva, secondo la Cassazione, correttamente valorizzato l’insieme degli elementi: le intercettazioni, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (la cui attendibilità era stata vagliata), e il ruolo attivo dell’indagato nella programmazione e gestione delle attività estorsive e dei profitti comuni. La Corte ha sottolineato come questi elementi, letti congiuntamente, dimostrino in modo solido, a livello di gravità indiziaria, non solo l’appartenenza ma la piena partecipazione funzionale dell’indagato all’associazione. Anche sul fronte delle esigenze cautelari, la motivazione del Tribunale è stata ritenuta immune da vizi, avendo correttamente applicato la presunzione legale e rilevato elementi concreti (come la personalità dell’indagato e il suo ruolo nel sodalizio) che confermavano l’attuale pericolo di recidiva.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce principi fondamentali in materia di reati associativi di stampo mafioso. In primo luogo, la prova della partecipazione non si esaurisce nell’affiliazione, ma si fonda sull’analisi del contributo concreto e funzionale offerto dall’individuo al sodalizio. In secondo luogo, le presunzioni cautelari previste per l’associazione ndranghetista hanno una notevole forza e non possono essere scalfite dalla sola obiezione del tempo trascorso dai fatti, a meno che non si forniscano prove concrete del venir meno della pericolosità del soggetto e dei suoi legami con l’organizzazione criminale, che si presume ancora operante.
Quali elementi sono sufficienti per dimostrare la partecipazione a un’associazione ‘ndranghetista in fase cautelare?
Secondo la Corte, sono sufficienti elementi come le conversazioni intercettate che rivelano un ruolo attivo nella pianificazione di reati (es. estorsioni), nella gestione della cassa comune e nei rapporti con altri clan, uniti alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia che confermano l’affiliazione e il ruolo operativo dell’indagato.
Un lungo periodo di tempo trascorso dai fatti (“tempo silente”) può annullare la necessità della custodia cautelare per il reato associativo?
No, non automaticamente. La presunzione di pericolosità per i reati di mafia può essere superata solo con la prova del recesso dall’associazione o dell’esaurimento della sua attività. Il “tempo silente” è solo un elemento residuale che, da solo, non è sufficiente a dimostrare l’assenza di esigenze cautelari, specialmente se altre prove indicano la continuità dell’operatività del clan.
La sola affiliazione formale è sufficiente per configurare la partecipazione al reato?
La sentenza chiarisce, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, che l’affiliazione rituale può costituire un grave indizio della condotta partecipativa se, unita ad altri elementi di contesto, risulta espressione di un patto vincolante e di un’offerta di contribuzione permanente all’associazione. Non è un elemento isolato, ma si coniuga con le prove dell’operatività concreta.