Un professionista, sottoposto a una misura interdittiva temporanea per il reato di peculato, ha richiesto la revoca della stessa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che elementi come la confessione, la volontà di risarcire il danno o la sospensione volontaria dalla professione non costituiscono "fatti nuovi" idonei a dimostrare il superamento delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di recidiva. La sopravvenuta condanna, unico fatto nuovo, è stata ritenuta non favorevole al ricorrente.
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