Un veterinario libero professionista ha svolto attività di profilassi per un'Azienda Sanitaria in regime di convenzione. Inizialmente le fatture sono state emesse senza imposta. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha accertato l'obbligo di versamento. Il professionista ha quindi richiesto il rimborso della tassa all'ente pubblico tramite rivalsa. L'Azienda Sanitaria si è opposta, sostenendo l'esenzione dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente pubblico, stabilendo che l'esenzione si applica solo alle prestazioni mediche rivolte alla persona. Di conseguenza, è stata confermata l'imponibilità IVA prestazioni veterinarie svolte da professionisti esterni, anche se convenzionati, in quanto soggetti passivi d'imposta che agiscono in regime privatistico.
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