L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento dei contributi per un istruttore di nuoto impiegato da una Società Sportiva Dilettantistica. La Corte d'Appello aveva escluso l'obbligo, ritenendo i compensi esenti come redditi diversi. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale, stabilendo che l'esenzione contributiva sport dilettantistico non è automatica. Per goderne, la Società Sportiva deve dimostrare che l'attività dell'istruttore non sia professionale, ossia non sia svolta in modo abituale, e che l'associazione persegua concretamente uno scopo non di lucro, non bastando la sola affiliazione formale al CONI. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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