L'Ente Previdenziale ha richiesto a un'Associazione Sportiva il pagamento dei contributi per quattro istruttori. L'Associazione si è opposta, sostenendo la natura non professionale delle prestazioni e l'assenza di scopo di lucro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando l'applicazione dell'esenzione contributiva sportiva. I giudici hanno chiarito che le somme corrisposte ai collaboratori di realtà dilettantistiche, entro i limiti di legge, non sono soggette a contribuzione se l'attività non è svolta in modo professionale o abituale. Per beneficiare dell'agevolazione non basta l'affiliazione formale al CONI, ma serve la prova concreta dell'assenza di lucro e dello svolgimento di reale attività dilettantistica. L'Associazione vince definitivamente la causa e non deve pagare i contributi richiesti.
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