L'INPS ha richiesto a un'Associazione Sportiva Dilettantistica il pagamento di contributi previdenziali omessi per ventidue collaboratori, tra cui istruttori e addetti alla segreteria. L'ente previdenziale sosteneva che le prestazioni fossero professionali e non occasionali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando l'esenzione contributiva sport dilettantistico per i compensi erogati. I giudici hanno chiarito che l'agevolazione spetta se l'associazione opera concretamente senza scopo di lucro e se le prestazioni dei collaboratori non hanno carattere professionale o abituale. Nel caso specifico, l'INPS non ha fornito prove contrarie all'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta dall'associazione, legittimando così l'applicazione del regime di esenzione per i compensi sotto la soglia di legge.
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