I Contribuenti, tramite il proprio difensore, hanno richiesto alla Corte di Cassazione la correzione di un errore materiale contenuto in un precedente decreto di estinzione del giudizio. Il giudice aveva infatti omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del loro avvocato, che si era dichiarato antistatario. La Suprema Corte ha accolto la richiesta, confermando che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non richiede un ricorso ordinario, ma si risolve rapidamente con la procedura di correzione dell'errore materiale. Di conseguenza, la Corte ha ordinato l'integrazione del decreto originario, inserendo la formula per il pagamento diretto al difensore.
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