Due comproprietari eseguono lavori edilizi in un edificio, causando danni all'appartamento di una vicina. Quest'ultima chiede il risarcimento, mentre i primi pretendono il rimborso delle spese di manutenzione. Il Tribunale condanna i comproprietari al risarcimento, indicando per errore materiale la somma di 18.000 euro anziché 28.000 euro, poi corretta con apposita procedura. I comproprietari impugnano la sentenza oltre i termini ordinari, sostenendo che la correzione errore materiale abbia riaperto i termini per l'appello. La Corte d'Appello dichiara l'impugnazione tardiva. La Cassazione conferma questa decisione, stabilendo che la correzione errore materiale di un mero refuso numerico non riapre né prolunga i termini per proporre appello, poiché non modifica la sostanza della decisione né genera dubbi sul suo reale contenuto.
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