Il Tribunale di Milano, come giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a un cittadino, poiché quest'ultimo ha commesso un nuovo reato entro i cinque anni dal passaggio in giudicato della prima condanna. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il secondo reato fosse stato commesso oltre il termine di cinque anni, basandosi sulla data indicata nel provvedimento di revoca. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, evidenziando che la data indicata dal Tribunale (ottobre 2015) era un mero errore materiale. Dai documenti ufficiali e dal casellario giudiziale è emerso che il reato era stato effettivamente commesso nel gennaio 2010, dunque pienamente all'interno del quinquennio di prova. Di conseguenza, la revoca del beneficio è legittima e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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