Il Ricorrente ha chiesto la correzione errore materiale di un'ordinanza della Corte di Cassazione. Nella motivazione del provvedimento, il giudice aveva stabilito che il Ricorrente era la parte vincitrice e l'Ente Previdenziale quella perdente, disponendo la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese. Tuttavia, nel dispositivo finale, per una svista grafica, il giudice ha erroneamente condannato il Ricorrente a pagare le spese di giudizio all'Ente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, confermando che l'errore materiale consiste in una pura discrepanza grafica tra la volontà del giudice e la sua materiale trascrizione. Di conseguenza, ha disposto la correzione del dispositivo, ponendo correttamente le spese a carico dell'Ente Previdenziale soccombente.
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