Un cittadino straniero, condannato per rientro non autorizzato in Italia, riceve in udienza la lettura del dispositivo che prevede la sospensione condizionale della pena. Tuttavia, nel testo depositato pochi giorni dopo, il giudice elimina il beneficio definendo la precedente concessione un mero errore materiale dovuto a precedenti penali dell'imputato. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del cittadino straniero, stabilendo che il dispositivo letto in udienza esprime la volontà irrevocabile del giudice e non può essere modificato o corretto successivamente in sede di motivazione, salvo il caso di pubblicazione contestuale. Di conseguenza, in assenza di un'impugnazione da parte del Pubblico Ministero, la sospensione condizionale della pena deve essere confermata. La Suprema Corte annulla quindi senza rinvio la decisione d'appello sul punto, ripristinando il beneficio originario.
Continua »