La Corte di Cassazione ha confermato una sanzione a un'azienda che aveva applicato un'aliquota IVA agevolata sull'importazione di prodotti chimici per uso zootecnico. L'azienda, operando come semplice intermediario commerciale e non come utilizzatore finale o trasformatore della merce, non aveva diritto al beneficio fiscale. Secondo i giudici, l'applicazione dell'IVA ridotta è strettamente legata alla destinazione finale del prodotto, che deve essere impiegato direttamente nel settore agricolo o zootecnico. La Corte ha inoltre stabilito che il precedente silenzio degli uffici doganali su operazioni simili non costituisce un errore scusabile né genera un legittimo affidamento, confermando la piena responsabilità dell'importatore professionale, tenuto a conoscere le norme di settore.
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