L'Agenzia delle Dogane ha richiesto a una società importatrice il pagamento di maggiori dazi doganali per l'importazione di fibre sintetiche. Sebbene dichiarate come provenienti dalla Malesia, le merci provenivano in realtà dalla Cina, paese soggetto a dazi antidumping più elevati. La società ha contestato l'atto eccependo la prescrizione e la propria carenza di responsabilità, indicando lo spedizioniere come unico obbligato. La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'amministrazione sia quello incidentale della società. La Corte ha stabilito che, in regime di rappresentanza diretta, l'importatore risponde direttamente delle violazioni doganali. Inoltre, le relazioni dell'ufficio antifrode europeo (OLAF) sono idonee a prorogare i termini di prescrizione in quanto integrano una notizia di reato. Entrambe le parti hanno visto respinte le proprie pretese.
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