La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6882/2024, ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati che avevano precedentemente accettato un 'concordato in appello' sulla pena. La Suprema Corte ha ribadito che la scelta di questo rito speciale implica la rinuncia alla maggior parte dei motivi di impugnazione, inclusi quelli relativi alla qualificazione giuridica del fatto e alla sussistenza delle aggravanti. Il ricorso in Cassazione, in questi casi, è consentito solo per vizi specifici, come l'illegalità della pena, non presenti nella fattispecie.
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