La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9797/2024, chiarisce i limiti del ricorso avverso una sentenza emessa a seguito di 'patteggiamento in appello' (art. 599-bis c.p.p.). L'accordo tra le parti comporta la rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità penale. Di conseguenza, un ricorso basato sulla contestazione della colpevolezza è inammissibile. La Corte ha ribadito che l'impugnazione è possibile solo per vizi specifici, come quelli legati alla formazione della volontà o all'illegalità della pena, confermando l'inammissibilità del ricorso in esame.
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