L'Imputato, condannato in primo grado per il reato di riciclaggio di un veicolo con telaio abraso, proponeva concordato in appello concordando la pena a due anni e otto mesi di reclusione. Successivamente, proponeva ricorso per Cassazione lamentando la mancata applicazione del proscioglimento immediato, sostenendo che la contraffazione potesse essere opera di terzi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'imputato rinuncia ai motivi sull'accertamento della responsabilità. Di conseguenza, non è più possibile contestare la colpevolezza o richiedere il proscioglimento immediato in sede di legittimità, salvo che per vizi legati alla formazione della volontà o alla difformità della sentenza rispetto all'accordo.
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