La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver concordato la pena tramite patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.), lamentava la mancata motivazione del giudice sull'assenza di cause di proscioglimento. La Corte afferma che l'accordo sulla pena implica la rinuncia ai motivi d'appello, limitando il controllo del giudice alla correttezza dell'accordo stesso e non estendendolo alla valutazione di possibili cause di assoluzione ex art. 129 c.p.p.
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