Un'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i ristretti limiti per impugnare una sentenza emessa a seguito di un concordato in appello. Nel caso specifico, il ricorso dell'imputato, che lamentava un errore nel calcolo della pena concordata, è stato dichiarato inammissibile. La Suprema Corte ha ribadito che, una volta accettato il patteggiamento in appello, si rinuncia alla maggior parte dei motivi di impugnazione, e il ricorso è possibile solo per vizi specifici legati alla formazione dell'accordo stesso, non al merito della decisione.
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