La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13912/2024, dichiara inammissibile un ricorso contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello. L'imputato aveva accettato l'accordo sulla pena, rinunciando implicitamente ad altri motivi, per poi contestare la mancata assoluzione. La Corte ha ribadito che, accettando il concordato in appello, la cognizione del giudice è limitata ai soli aspetti non rinunciati, escludendo la valutazione delle cause di proscioglimento.
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