Una venditrice ha impugnato la decisione di un arbitrato irrituale che la condannava a risarcire l'acquirente di un'azienda. La venditrice sosteneva che l'indennizzo fosse stato erroneamente riconosciuto alla titolare in proprio anziché alla sua società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che per i contratti stipulati prima della riforma del 2006 l'arbitrato irrituale ha natura puramente contrattuale. Di conseguenza, la decisione degli arbitri può essere impugnata soltanto per i classici vizi della volontà (come errore, dolo o violenza) e non per presunti difetti di legittimazione o eccesso di mandato. L'acquirente ottiene quindi la conferma del risarcimento, mentre la venditrice perde la causa e deve pagare le spese legali.
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