Un professionista, incaricato di vendere un immobile per conto di una società, incassa le somme ma non le riversa interamente, sostenendo di aver pagato dei creditori su istruzioni via fax. Anni dopo, la società fallisce e la Curatela gli chiede la restituzione del denaro. Il professionista si difende invocando l'approvazione tacita del rendiconto, dato il lungo silenzio della società. La Cassazione, però, gli dà torto: il silenzio non equivale ad approvazione del rendiconto. Inoltre, i fax non hanno 'data certa' e non sono una prova valida contro il fallimento. Il professionista perde la causa e deve restituire le somme.
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